Statuto
dell’Associazione Culturale “Ciclofficina Popolare Acilia”
Art.1
1. E’
costituita l’Associazione Culturale “Ciclofficina Popolare Acilia”, avente sede
legale a Roma
2. I
contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici.
Art.2
L’Associazione
persegue gli scopi enunciati nei seguenti principi, e si attiene nelle sue
attività al rigido rispetto di questi.
1. Crede
nella bicicletta come strumento di mobilità e di immaginazione.
2. Promuove,
per mezzo delle sue attività, una cultura ciclistica sia teorica che pratica.
3. Immagina
un modello di sviluppo urbano più umano e sostenibile, e vuole costruirlo a
partire da una mobilità urbana basata sull’uso intensivo della bicicletta.
4. Favorisce
l’integrazione e collabora attivamente con le altre realtà del territorio e del
mondo, per meglio riuscire nei suoi intenti.
5. Nelle sue
attività contrasta, ripudia ed esclude ogni forma di razzismo, discriminazione,
violenza e forma di concorrenza nei confronti di attività locali attinenti al
proprio scopo.
6. Non ha
connotazioni partitiche e religiose.
7. Non
persegue il raggiungimento del profitto né prevede la distribuzione tra i soci
di utili, non avrà capitale se non donazioni e fondi per autofinanziarsi.
8. Tutti i
soci hanno pari dignità indipendentemente dalle loro caratteristiche personali,
sociali, di genere, e la partecipazione all’Associazione dovrà essere strumento
di crescita personale di ciascuno degli aderenti, valorizzando la cooperazione
come elemento essenziale per intraprendere un rapporto con gli altri più
sincero e reale.
9. Ogni
carica sociale può essere revocata su delibera dell’Assemblea Generale, purché
la motivazione della revoca sia basata su giudizi relativi all’adempimento dei
compiti o impedimenti di carattere personale.
10. I
principi qui riportati non potranno subire alcuna modifica anche si vi fosse
parere positivo da parte dell’Assemblea Generale, in quanto vincolanti per
l’Associazione stessa fino al suo scioglimento.
Le attività
tramite cui l’Associazione persegue i suddetti scopi sono le seguenti:
1.
Riparazione e recupero di biciclette di proprietà dei soci, cittadini ed enti
esterni e restauro e recupero di biciclette abbandonate;
2.
Organizzazione di eventi culturali per la promozione della bicicletta anche
attraverso la creazione e la gestione di spazi dedicati ove affiancare, alle
attività meccaniche, attività ludiche, ricreative e culturali;
3.
Diffusione di biciclette recuperate, di parti di esse, di pubblicazioni e
materiale informativo sulla bicicletta e di attrezzature accessorie all’uso
della bicicletta;
4. Comodato
di biciclette e mezzi a pedali, a soci, cittadini o ad altre organizzazioni;
5.
Organizzazione, promozione e supporto a viaggi ed escursioni ciclistiche;
6.
Istituzione di corsi per la diffusione della cultura e delle conoscenze
ciclistiche, e formazione per la riparazione destinata a soci, studenti,
cittadini e associazioni ed enti esterni. Corsi di formazione professionale per
la creazione di manodopera specializzata, per l’inserimento al lavoro di
categorie svantaggiate;
7.
Collaborazione ad attività di cooperazione internazionale rivolte alla tutela e
allo sviluppo della cultura ciclistica nei paesi in via di sviluppo;
8. Sviluppo
e promozioni di servizi per i cittadini basati sull’utilizzo della bicicletta;
9. Ideazione
e progettazione di servizi e infrastrutture per l’aumento della mobilità umana;
Art.3
1. Sono soci
dell’Associazione quanti, avendone fatta richiesta, ricevono la tessera
dell’associazione, previo pagamento della quota associativa annuale. Gli
aspiranti soci devono presentare domanda, presso la sede dell’associazione,
riportando i propri dati anagrafici sul registro atto a tale scopo.
Al nuovo
socio verrà consegnata la tessera sociale, ed i suoi dati saranno conservati
con ogni cura nell’anagrafe sociale.
2. I soci
cessano di appartenere all’Associazione per:
- rinuncia
volontaria;
- mancato
pagamento della quota sociale;
- esclusione
deliberata dal consiglio direttivo, in seguito a gravi inadempienze statutarie.
3. Tutte le
prestazioni degli aderenti, nell’ambito dell’attività dell’Associazione, sono a
titolo gratuito, a meno di accordo specifico tra socio e Associazione previa
delibera del consiglio direttivo.
Art.4
1. I soci
hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega
scritta, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza
all’Associazione.
2. I soci
sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote
sociali e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
Art.5
Sono organi
dell’Associazione:
- Il
consiglio Direttivo
-
L’assemblea dei soci
- Il
Presidente
Tali organi
formalizzeranno verbale di assemblea condiviso con tutti i soci, senza
esclusione alcuna.
Art.6
1.
L’assemblea è costituita da tutti i soci dell’Associazione.
2. Essa è
convocata dal presidente, in via ordinaria una volta all’anno e in via
straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
In prima
convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà
più uno dei soci.
In seconda
convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci
presenti, con almeno 15 giorni di preavviso con comunicazione scritta
indirizzata a tutti i soci ed esposta nella sede dell’Associazione.
3. La
convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un sesto dei soci; in
tal caso il consiglio deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal
ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni
dalla convocazione.
4. In prima
convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà
più uno dei soci.
5.deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice, fatto salvo quanto previsto all’articolo 14.
5.deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice, fatto salvo quanto previsto all’articolo 14.
6.
L’assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i
membri del consiglio direttivo, ma non le cariche del consiglio;
- approvare
o respingere le richieste di modifiche dello statuto di cui al successivo
articolo 15;
- stabilire
l’ammontare delle quote associative;
- stabilire
lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo eventuale patrimonio
residuo ad altra Associazione con finalità analoga o pubblico interesse.
Art.7
Il consiglio
ha come compiti:
1. fissare
le norme per il funzionamento dell’Associazione;
2.
determinare il programma di lavoro in base alle linee d’indirizzo contenute nel
programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone
l’attività e autorizzandone eventuale spesa;
3. eleggere
il presidente;
4. nominare
il segretario;
5.
ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza
adottati dal presidente per motivi di necessità e urgenza;
6. proporre
la quota annuale d’iscrizione degli associati, curarne la riscossione,
verificare le eventuali inadempienze dei soci e nei casi previsti, deliberare
l’esclusione di questi ultimi;
7. proporre
all’assemblea con adeguata relazione, lo scioglimento dell’Associazione e la
devoluzione del suo eventuale patrimonio ad altra Associazione con finalità analoga
o pubblico interesse.
Art.8
1. Il
presidente, che è anche presidente del consiglio direttivo, è eletto da
quest’ultimo dai soci a maggioranza semplice.
2. Il
presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in
giudizio. Convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo.
3. In caso
di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio
direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
4. In caso
di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte
dal componente del consiglio più anziano d’età.
Art.9
1. Tutte le
cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di 1 anno e possono essere
riconfermate di anno in anno dall’assemblea dei soci
Art.10
1.
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento
della propria attività da:
-quote
associative;
-contributi
dei privati;
-contributi
dello Stato, di enti ed associazioni pubbliche;
-contributi
di organismi internazionali;
-donazioni e
lasciti testamentari;
-rimborsi
derivanti da convenzioni;
-rendite di
beni pervenuti all’Associazione a qualche titolo;
2. Ogni
operazione finanziaria è disposta con firme del presidente; sarà facoltà del
consiglio direttivo stabilire un tetto d’importo oltre il quale saranno
necessarie le firme congiunte di presidente e segretario.
3. L’utile o
l’avanzo di gestione dovrà essere impiegato per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse; tali utili, avanzi di
gestione, fondi o riserve non potranno, in ogni caso, essere distribuiti tra i
soci, neanche in modo indiretto. Eventuale avanzo di gestione sarà devoluto ad
altra Associazione con finalità analoga o pubblico interesse.
Art.11
1. La quota
associativa a carico degli aderenti è fissata dal consiglio direttivo ed è
annuale.
2. Gli
aderenti non in regola con il pagamento annuale delle quote sociali non possono
partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività
dell’Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle
cariche sociali.
Art.12
1. Ogni anno
devono essere redatti, a cura del consiglio, un rendiconto interno da
sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal
rendiconto interno devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Ogni
rendiconto interno ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre.
Art.13
1. Le
proposte di modifica dello statuto possono essere presentate in una assemblea
straordinaria da uno degli organi o da almeno cinque aderenti.
2. Le
relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole
della maggioranza assoluta degli aderenti all’Associazione.
Art.14
1.Per quanto
non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni
legislative in materia.
Art.15
1. Clausola
Compromissoria – Le controversie tra l’Associazione e soci, ovvero tra soci e
medesimi, saranno devolute al giudizio irritale di un arbitro scelto di comune
accordo; in mancanza di accordo, scelto dal Presidente dell’ordine dei Dottori
Commercialisti della provincia di Roma.
Roma, 9 ottobre 2014
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